Il testo unico per la sicurezza stabilisce che in ogni luogo di lavoro sia designato almeno un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il numero minimo di figure preposte per svolgere il ruolo di rappresentante varia a seconda delle dimensioni delle aziende. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs 81/08. Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti nell’ambito in cui esercita la professione, adeguate competenze tecniche sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi lavorativi e adeguate conoscenze dei principi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
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