La verifica dell’addestramento è obbligatoria per legge in Italia (D.Lgs. 81/08, modificato dalla L. 215/2021) e comporta la necessità di tracciare in un registro, anche informatico, le prove pratiche effettuate dai lavoratori sull’uso corretto di attrezzature, macchine e DPI.

Come definito dall’articolo 37 del D.Lgs.81/08 : “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rende la verifica dell’apprendimento e dell’addestramento sulla sicurezza sul lavoro un obbligo esplicito e strutturato. La normativa supera il semplice test finale, imponendo una valutazione della reale ricaduta formativa sulle pratiche lavorative quotidiane, con test (spesso col 70% minimo per il superamento) e prove pratiche per corsi tecnici.

Facciamo un pò di chiarezza:

Quando è obbligatorio l’addestramento?
L’addestramento deve essere previsto:

  • All’inizio del rapporto di lavoro o quando si inizia un contratto di somministrazione di lavoro
  • In caso di cambio di mansione o trasferimento, per consentire al lavoratore di adeguarsi a nuove attività
  • Con l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose, in modo che i lavoratori possano familiarizzare con nuovi strumenti e metodologie in sicurezza

L’addestramento è espressamente richiesto in situazioni specifiche, tra cui:

  • Accesso a zone a rischio di pericoli gravi e immediati
  • Uso di Attrezzature di Lavoro: Quando si utilizzano macchine che richiedono conoscenze specifiche, come gru, muletti, transpallet, presse, seghe industriali.
  • Utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): Obbligatorio per i DPI di terza categoria (es. imbracature per lavori in quota, autorespiratori), inclusi i DPI per la protezione dell’udito o degli occhi.
  • Gestione di Sostanze Pericolose: Manipolazione, stoccaggio e procedure di emergenza legate ad agenti chimici o miscele.
  • Procedure Operative ad Alto Rischio: Lavori in quota (ponteggi, piattaforme elevabili), accesso ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento, movimentazione manuale dei carichi.
  • Innovazione Tecnologica: Introduzione di nuove macchine, impianti o tecnologie di produzione.

Modalità e controllo dell’addestramento
Modalità:

  • L’addestramento deve essere svolto da una persona esperta, sul luogo di lavoro e, solitamente, durante l’orario di lavoro.  Le modalità principali includono:
  • Training on the Job (Addestramento sul campo): Affiancamento diretto di un lavoratore esperto o preposto, con prove pratiche sull’uso corretto di attrezzature o DPI.
  • Simulazioni: Utilizzo di simulatori o scenari di emergenza (specialmente per lavori in quota o spazi confinati).
  • Addestramento pratico: Prove pratiche, ad esempio per l’uso di estintori, carrelli elevatori o dispositivi di protezione.
  • Job Shadowing: Osservazione diretta dell’attività svolta da un esperto prima di procedere all’esecuzione pratica.

Controllo:
È  importante che l’azienda documenti l’addestramento per poter dimostrare di aver rispettato gli obblighi normativi e per monitorare la competenza dei lavoratori.

Per fare ciò, si possono adottare i seguenti strumenti:

  • Scheda di addestramento: è un modulo che riporta i contenuti dell’addestramento, la data di svolgimento e le firme del lavoratore esperto e dell’addestrato
  • Registro di addestramento: è un documento giornaliero che annota le attività di addestramento svolte, eventualmente utilizzando registri informatizzati per una gestione centralizzata e tracciabile, come ad esempio quelli offerti da software specializzati.

Nel registro devono essere indicati:

– Le generalità di chi ha ricevuto e chi ha somministrato l’addestramento
– La lista delle attrezzature, DPI e sostanze su cui si è svolto l’addestramento
– La data di svolgimento e l’esito

Questa documentazione consente di avere una panoramica completa e aggiornata delle competenze operative dei lavoratori, fondamentale per assicurare una risposta adeguata in caso di controlli o di verifica interna sulla sicurezza.

Per verificare l’efficacia dell’addestramento, è utile osservare direttamente il comportamento del lavoratore durante le attività quotidiane; tale verifica può essere svolta da un preposto, idealmente diverso dall’addestratore, per garantire controllo obiettivo.

Novità principali sull’addestramento e verifica 2025:

  • Verifica dell’Efficacia: Non basta il test finale; il datore di lavoro deve dimostrare che le competenze sono state interiorizzate e applicate nel tempo.
  • Modalità di Verifica: Possono essere scritte (test), orali (colloqui) o simulazioni pratiche.
  • Addestramento Pratico: Rinforzato per attrezzature, spazi confinati (12 ore totali, 8 di pratica).
  • Documentazione: Obbligo di conservazione decennale della documentazione.

Il nuovo accordo sostituisce i precedenti (2011, 2012, 2016) per uniformare la formazione, imponendo una maggiore tracciabilità delle competenze acquisite.

L’importanza dell’addestramento nella riduzione degli infortuni

L’addestramento è una misura preventiva fondamentale che riduce drasticamente gli infortuni insegnando l’uso corretto e pratico di attrezzature, macchinari e DPI. A differenza della formazione teorica, l’addestramento è una prova pratica in loco che crea automatismi sicuri, fondamentale per prevenire errori umani in operazioni complesse, spazi confinati o emergenze.

Obblighi del Datore di Lavoro e Sanzioni
Il datore di lavoro ha perciò un duplice obbligo:

  • deve provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta che conosca bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo
  • deve tenere traccia di tutte le sessioni di addestramento effettuate, verbalizzandole in appositi registri.

Il mancato addestramento e la sua mancata registrazione costituiscono gravi violazioni che possono portare a corpose sanzioni penali (arresto da 3 a 6 mesi o ammende da € 3.000+) e alla sospensione dell’attività d’impresa.