“Quanto tempo ho per formare un nuovo assunto?”
Uno degli aspetti più discussi negli ultimi anni in tema di salute e sicurezza sul lavoro è la tempistica della formazione obbligatoria per i lavoratori neoassunti. Il vecchio Accordo Stato-Regioni lasciava spazio a interpretazioni fuorvianti: si parlava infatti della possibilità di completare il percorso “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Questa formulazione, purtroppo, è stata a lungo oggetto di errate interpretazioni inducendo erroneamente alcuni datori di lavoro a ritenere lecito l’impiego di personale privo di formazione nelle prime settimane di attività.

È fondamentale chiarire che l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni senza che questi avesse ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: la formazione del lavoratore deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa, soprattutto in presenza di rischi specifici (D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 4). Il termine dei 60 giorni, dunque, rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo conformemente ai requisiti previsti dall’Accordo, ma non giustificava in alcun modo l’impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata.
Ricapitolando:
- Il limite dei 60 giorni era un termine massimo per completare il percorso formativo.
- Non era mai stato previsto che il lavoratore potesse essere esposto a rischi prima della formazione.
- La giurisprudenza ha più volte ribadito l’obbligo della formazione preventiva.
Con l’introduzione del nuovo testo del 17 aprile 2025, il quadro normativo viene finalmente armonizzato con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 ed elimina ogni riferimento al termine dei 60 giorni e stabilisce in modo chiaro che: la formazione deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Questa disposizione recepisce in maniera inequivocabile il principio secondo cui nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza essere stato formato.
Non ci sono più alibi o interpretazioni ambigue: il lavoratore deve essere formato appena entra in azienda, prima dell’inizio dell’attività lavorativa e dell’assegnazione alla mansione. Il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025 ha eliminato ogni possibilità di fraintendimento, rafforzando l’obbligo per il datore di lavoro di agire nel rispetto della normativa e dei principi di tutela della salute dei lavoratori.

Cosa rischia chi non rispetta l’obbligo?
La mancata formazione dei lavoratori può comportare:
- sanzioni economiche per il datore di lavoro;
- sospensione dell’attività in caso di controllo da parte degli enti ispettivi;
- responsabilità penali in caso di infortuni sul lavoro.
- Inoltre, il lavoratore non può essere considerato realmente operativo se non ha ricevuto la formazione prevista: ciò può compromettere anche la validità di eventuali coperture assicurative.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Ecco i passaggi fondamentali da seguire per essere in regola:
- Programmare la formazione già in fase di assunzione.
- Scegliere enti formativi accreditati per garantire la validità dei corsi.
- Documentare tutto, conservando attestati e registri.
- Prevedere aggiornamenti periodici secondo la mansione e i rischi specifici.
Come abbiamo visto, tutti i lavoratori devono partecipare a una formazione iniziale che si articola, anche secondo il nuovo Accordo Stato Regioni 2025, in due moduli:
- formazione generale, con durata di almeno 4 ore, valida per ogni tipo di azienda,
- formazione specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore in base al settore economico (codice ATECO) e al livello di rischio associato. Questa formazione richiede un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore con aggiornamenti normativi e tecnici, approfondimenti giuridici, applicazioni pratiche e gestionali.
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