In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025, con alcune novità rispetto al passato. Da anni l’Inail premia, con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le organizzazioni che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. Le domande dovranno essere presentate entro il 28.02.2025 insieme alla documentazione probante della realizzazione degli interventi di miglioramento. La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, dalla sezione Servizi online presente sul sito dell’Inail.
Ecco quali sono le principali novità del nuovo modello OT23 per il 2025.
Nuove Tipologie di Interventi: A e B
Il modello 2025 semplifica l’accesso al beneficio distinguendo due tipologie di interventi, eliminando i punteggi specifici per ciascuna azione. Per ottenere la riduzione del tasso medio, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Interventi di tipo A: Azioni ad alta efficacia preventiva e con un maggiore impegno finanziario (39 interventi). Interventi di tipo B: Misure preventive con oneri ridotti (33 interventi).
Introduzione di 10 interventi pluriennali che garantiscono il beneficio economico per 2 o 3 anni (ad esempio, l’acquisto di attrezzature specifiche o l’adozione di sistemi di prevenzione avanzati), previa presentazione annuale della domanda .
Aggiunti 18 nuovi interventi, tra cui il miglioramento del sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10).
Rafforzati gli interventi per la promozione della salute e razionalizzati alcuni interventi già esistenti. Sono incentivate le politiche integrate di prevenzione dei rischi e la promozione del benessere nei luoghi di lavoro, come screening per malattie metaboliche e prevenzione del tabagismo.
Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:
Il modello OT23 2025 semplifica e snellisce le procedure, accorpando vari interventi del modello del 2024 in singole categorie per migliorare l’efficacia e la gestione delle domande. Ecco alcuni esempi di accorpamenti significativi:
- Trasporto collettivo casa-lavoro: Gli interventi B-2 e B-3 del modello 2024 sono ora riuniti nell’intervento B-1 del modello OT23 2025.
- Dispositivi di sicurezza per veicoli aziendali: Diverse misure di sicurezza, come il controllo della velocità e il rilevamento della stanchezza del conducente, sono state integrate nell’intervento B-6.
- Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici: Formazione e protocolli sanitari per prevenire patologie muscolo-scheletriche sono accorpati nell’intervento C-4.1.
- Sistemi di gestione della salute e sicurezza: Gli interventi di gestione accreditata della salute e sicurezza sul lavoro sono ora unificati nell’intervento E-3.
- Modelli organizzativi e gestionali: Gli interventi relativi all’art. 30 del d.lgs. 81/08 sono riuniti nell’intervento E-5.
- Responsabilità sociale d’impresa: L’intervento E-6 comprende ora tutte le misure relative alla responsabilità sociale secondo la norma UNI EN ISO 26000.
- Protezione da rapine e aggressioni: Le misure di protezione per i dipendenti sono accorpate nell’intervento F-3.
Requisiti per la Presentazione della Domanda
Per poter presentare la domanda, le aziende devono soddisfare alcuni prerequisiti fondamentali Regolarità contributiva e assicurativa presso INPS e INAIL. Rispetto delle norme di prevenzione e igiene nei luoghi di lavoro. Adempimento degli accordi contrattuali collettivi nazionali e locali. Ogni intervento deve essere accompagnato dalla documentazione probante, da presentare al momento della domanda. Questo riduce il rischio di contenzioso e rende più agevole la verifica da parte dell’INAIL.
La dimensione aziendale (Percentuali di Riduzione del Tasso Medio)
La riduzione del tasso medio dipende anche dalla dimensione aziendale, calcolata sul numero di lavoratori per anno: Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28% Da 11 a 50 lavoratori: riduzione del 18% Da 51 a 200 lavoratori: riduzione del 10% Oltre 200 lavoratori: riduzione del 5%
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