Lavoro agile: cosa cambia davvero dal 2026 (e cosa devono fare le aziende)

L’obbligo di fornire un’informativa ai lavoratori in smart working non è una novità essendo già previsto dall’art. 22 della Legge 81/2017. La differenza è che, fino ad oggi, la mancata consegna di questo documento non comportava sanzioni dirette. Con la modifica del 2026, questo approccio diventa invece più rigido e le conseguenze per il datore di lavoro sono severe: scatta l’arresto (da due a quattro mesi) oppure un’ammenda economica che può arrivare fino a 7.403,96 euro.

In sostanza: dal 7 aprile 2026, la mancata consegna dell’informativa diventa sanzionabile e rientra a pieno titolo nel sistema degli obblighi del D.Lgs. 81/08.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le principali novità del comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/2008.

1-Obbligo di informativa scritta annuale: Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, che individui:

  • Rischi generali: Rischi comuni a tutte le attività lavorative.
  • Rischi specifici: Rischi legati alla modalità di lavoro agile, come quelli derivanti dall’uso di videoterminali.
  • Focus sui rischi da videoterminali: L’informativa deve includere dettagli sui rischi per la vista, la postura e l’affaticamento fisico e mentale, che sono particolarmente rilevanti per chi lavora da remoto.

2-Rafforzamento della cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore

  • Il lavoratore è tenuto a collaborare con il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione.
  • La sicurezza non è più vista come un insieme statico di regole, ma come un processo dinamico che richiede aggiornamenti costanti.

3- Aggiornamento del regime sanzionatorio

  • La mancata ottemperanza all’obbligo informativo è ora sanzionata ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, con pene che includono arresto o ammende.

4-Valorizzazione dell’informativa come strumento centrale

  • L’informativa non è più un mero adempimento formale, ma un mezzo per trasferire conoscenze e strumenti operativi al lavoratore, promuovendo comportamenti consapevoli e corretti.

5-Adattamento delle regole generali al lavoro agile

  • Il lavoro agile viene integrato nel sistema generale di prevenzione, evitando frammentazioni normative e garantendo un approccio unitario.

6-Il ruolo del RLS
La norma richiama espressamente anche il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’informativa, infatti, non deve essere consegnata soltanto alla persona che lavora in smart working, ma anche al RLS, che ha il compito di verificare che vengano rispettati i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Esempio di contenuti dell’informativa

  • Rischi generali: Sicurezza elettrica, ergonomia, illuminazione.
  • Rischi specifici: Problemi visivi, disturbi muscolo-scheletrici, stress correlato al lavoro agile.
  • Misure preventive: Pausa ogni 120 minuti, utilizzo di attrezzature ergonomiche, regolazione dell’illuminazione e del monitor.

Conclusione
Il punto centrale della riforma è chiaro: il lavoro da remoto resta una modalità pienamente legittima e diffusa, ma richiede una gestione più strutturata e consapevole, in grado di garantire standard adeguati anche al di fuori dei tradizionali ambienti aziendali. La Legge 34/2026 rappresenta un passo avanti nella tutela dei lavoratori in modalità agile, ponendo l’informativa scritta al centro del sistema di prevenzione e promuovendo un modello di sicurezza basato su consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva.

Il supporto di S5 srl
I nostri tecnici sono a vostra disposizione per un’eventuale predisposizione dell’informativa sui rischi generali e specifici relativi ai lavoratori in smartworking. Per maggiori informazioni contattate i nostri uffici o scrivete all’indirizzo segreteria@s-5.it.