Nonostante il pensiero diffuso che un buon bicchiere di vino non abbia mai fatto male a nessuno e che l’alcol assunto in quantità moderate abbia un effetto benefico sui processi digestivi, studi recenti che comparano lo stato di salute di chi consuma alcol anche in modo molto moderato a chi non ne consuma affatto, unitamente allo stato generale di salute, di dieta e di attività fisica regolare, confermano che l’alcol ha sempre effetti negativi anche a lungo termine sulla salute dell’uomo, essendo l’etanolo classificato come sostanza cancerogena nel gruppo 1 come arsenico, amianto e benzene, oltre a essere causa di danni all’apparato cardiocircolatorio e altre malattie non trasmissibili.
Un breve ripasso normativo:
legge 125/2001: introduce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, salute e incolumità di terzi.
Accordo Stato/regioni del 16 marzo 2006 impone il divieto di assunzione di alcolici anche prima di prendere il servizio o durante le pause per i pasti. Il divieto è esteso anche agli operatori di pronta disponibilità.
È obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (art. 20, comma 2, lettera i) del D. Lgs. 81/08, sanzionabile come da art. 59, comma 1, lettera a) stesso decreto). Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo si rifiuti di sottoporsi all’accertamento, il Datore di lavoro può, in via precauzionale, adibire il lavoratore ad altra mansione o predisporne l’allontanamento al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico, ferma restando la sanzionabilità in caso di assunzione).

Lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l’assunzione di bevande alcoliche

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);
e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
o addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
o personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
o personale navigante delle acque interne; o personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
o personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
o responsabili dei fari;
o piloti d’aeromobile;
o controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
o personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
o collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
o addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

In ambito di salute e sicurezza sul lavoro è stato recentemente pubblicato lo studio di INAIL “Alcol e lavoro: alcuni risultati di un’indagine”, che analizza l’uso di alcol durante le attività lavorative e la percezione del rischio in due ambiti con rischio alto di infortuni: edilizia e trasporti. La Legge 125/2001, art. 15, prevede il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per le attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, oltre alla possibilità di effettuare controlli alcolimetrici sui lavoratori, da parte del medico competente. Inoltre il D. Lgs. 81/2008 la possibilità di verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nei lavoratori.
Lo studio Inail in oggetto ha promosso un’indagine su circa 1100 lavoratori dei due settori in oggetto, con il primario scopo di individuare le migliori strategie aziendali per gli interventi di prevenzione in ottica di tutela della salute dei lavoratori.
Considerando due macro gruppi, lavoratori che consumano alcol durante la pausa pranzo e lavoratori che non consumano alcol durante la pausa pranzo, tra i lavoratori che hanno preso parte all’indagine si evidenziano i seguenti dati:
• circa il 60% degli intervistati dichiara di assumere regolarmente alcolici o superalcolici durante la pausa pranzo;
• circa il 6% degli intervistati dichiara di assumere alcolici durante l’orario di lavoro;
• più dell’80% degli intervistati si dichiara d’accordo con l’affermazione che il consumo di alcol sia in generale un fattore di rischio per la sicurezza sul lavoro, con percentuali maggiori nel settore del trasporto;
• tra i consumatori di alcol durante le pause di lavoro è meno presente la percezione rispetto all’alcol come fattore di rischio per la sicurezza;
• i lavoratori intervistati imputano al consumo di alcol le maggiori responsabilità riguardo agli incidenti stradali, al calo di attenzione, al rendimento lavorativo e ai provvedimenti disciplinari.
In generale i lavoratori dichiarano di non essere a conoscenza delle norme che vietano il consumo di alcol sia nel settore edile che nel settore degli autotrasporti, per il quale esiste la “tolleranza zero” rispetto al consumo di alcolici, inoltre dichiarano di non essere a conoscenza delle politiche aziendali riguardo i lavoratori con problemi legati all’uso di alcol.
Le aziende possono attuare diverse azioni per contrastare il consumo di alcol durante l’orario di lavoro e anche durante la pausa pranzo:
• rendere maggiormente evidente le norme legislative riguardo il consumo di alcol;
• evidenziare la politica aziendale nei confronti dei lavoratori che consumano alcol durante l’orario di lavoro;
• aumentare le attività di controllo sui lavoratori;
• attivare programmi di prevenzione;
• migliorare le condizioni lavorative, soprattutto riguardo il ricorso al lavoro in solitudine, al lavoro monotono e ai turni notturni;
• valutare con maggiore puntualità le condizioni di stress lavoro correlato per migliorare la performance lavorativa e delle relazioni interpersonali, ridurre l’assenteismo, il numero degli infortuni e contrastare i rischi psicosociali.
L’analisi delle politiche aziendali nei confronti del consumo di alcol e in generale di sostanze non concesse, unitamente ad un programma di informazione e formazione rivolto a dirigenti e lavoratori, risulta essere lo strumento più adeguato ad aumentare la consapevolezza del maggior fattore di rischio legato allo stato di alterazione alcolica, promuovendo la tutela della salute dei lavoratori e dell’azienda.

FAQ su accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro

01) L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE DEVE ESSERE CONSIDERATA NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)?
Come riportato nelle indicazioni operative della Regione Lombardia del 22 gennaio 2009, punto 2, i datori di lavoro affrontano il tema nell’ambito del processo di valutazione dei rischi. L’individuazione delle mansioni per le quali è obbligo l’accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è condotta anche nel rispetto della previsione di cui all’art. 28, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 81/08: obbligo d’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
02) QUALI CATEGORIE DI LAVORATORI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENSIVA DEGLI ACCERTAMENTI PER L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI?
I lavoratori da sottoporre nel corso della sorveglianza sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti sono esclusivamente quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n. 99/CU). Si commentano in seguito le mansioni incluse nell’Allegato I che hanno determinato difficoltà interpretative rispetto all’obbligo o meno dell’effettuazione degli accertamenti sanitari:
1. Punto 2, lett. a) dell’elenco: sono inclusi i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E; non sono invece da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.
2. Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nell’allegato 1 cui si forniscono delle informazioni nel merito della classificazione e tipologie degli apparecchi di sollevamento.
3. Punto 2, lett. n) dell’elenco: sono inclusi gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Per gli addetti alla movimentazione terra si fornisce un commento nell’allegato 2. Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche se per tempi brevi nell’arco della giornata/settimana, qualora l’attività rientri tra i compiti lavorativi (si ribadisce l’importanza che l’individuazione dei lavoratori impiegati in attività incluse, anche in base alla determinazione dei tempi cui i lavoratori sono in queste impiegati, debba avvenire nell’ambito del processo di valutazione dei rischi come specificato nella FAQ n. 1 ed avere evidenza nel documento di valutazione dei rischi).
Aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte (si veda la D.G.R. n. 13-10928 del 09/03/2009), si assume, per definire l’inclusione o meno degli operatori nell’obbligo di esecuzione degli accertamenti, il seguente orientamento: “Per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia” o sulla base di valutazione del rischio di incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato all’Atto di Intesa del 2007”. Si ritiene infine errata l’interpretazione per la quale, sulla base di quanto riportato nell’art.1 comma 1 del provvedimento del 30/10/2007 “le mansioni soggette al controllo sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’allegato I”, si sostiene l’allargamento del campo d’inclusione a tutti gli operatori che sono addetti ad attività di trasporto. Si ribadisce che le mansioni incluse sono solo quelle riportate nell’allegato I del provvedimento del 30/10/2007.
03) GLI ACCERTAMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLE SOSTANZE STUPEFACENTI/PSICOTROPE SI APPLICANO ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI E CHE SVOLGONO MANSIONI CHE RIENTRANO NELL’ALLEGATO?
L’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori autonomi hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria relativamente ai rischi propri delle attività svolte.
L’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/08, in combinato disposto con l’Allegato XVII, punto 2 lett. d), nella formulazione modificata introdotta dal D.Lgs. 106/09, prevede l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di richiedere, anche ai lavoratori autonomi, gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”.
Pertanto per quanto concerne gli accertamenti previsti in materia di sostanze stupefacenti, da questa nuova formulazione si evince che non è più esigibile per i lavoratori autonomi produrre gli attestati d’idoneità sanitaria, fatto salvo il caso in cui tale obbligo non dovesse essere introdotto dalle modifiche annunciate all’art. 41, c. 4 bis del D.Lgs. 81/08. In considerazione della facoltà comunque concessa al lavoratore autonomo di beneficiare della sorveglianza sanitaria, si ritiene auspicabile che tale facoltà venga esercitata nella direzione di sottoporsi agli accertamenti per sostanze stupefacenti e psicotrope, a maggior tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e garanzia del committente.
04) CHI SVOLGE SALTUARIAMENTE LE MANSIONI PREVISTE NELL’ALLEGATO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI?
Sì, la normativa non prevede un limite temporale nello svolgimento delle mansioni a rischio. Tuttavia vale il principio dell’effettività (come già sostenuto più volte in questo documento, la determinazione dei tempi cui i lavoratori sono impegnati nello svolgimento dei lavori a rischio, al fine di aderire correttamente al principio di effettività, deve avvenire nell’ambito del processo di valutazione come specificato nelle FAQ n. 1 e 2). Infatti, non dovranno essere sottoposti ad accertamenti i lavoratori che, pur avendo frequentato specifici corsi di formazione, non svolgano effettivamente tale mansione.
05) GLI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI RIENTRANO NELLE CATEGORIE DA SOTTOPORRE A SCREENING?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli.
La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d’impiego nell’attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali o a motore.
06) I MULETTISTI ESTERNI ALL’AZIENDA, LAVORATORI AUTONOMI O SOCI DI COOPERATIVE, RIENTRANO NELLE CATEGORIE DA SOTTOPORRE A SCREENING?
I lavoratori autonomi che svolgono attività di mulettisti, in quanto non classificati lavoratori subordinati, non rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, il cui impianto è determinato dalle regole del D.Lgs. 81/08. Sulla base della definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di Cooperative.
Si rileva nel merito l’obbligatorietà di assicurare ai mulettisti un’informazione, istruzione, formazione ed addestramento adeguati in considerazione di quanto disposto dall’art. 73, c. 1 del D.Lgs. 81/08 (così come modificati dal D.Lgs. 106/09).
07) CHI UTILIZZA TRATTORI DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI PER L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI?
No, in quanto per la conduzione su strada di tutte le macchine agricole (inclusi i trattori) è richiesta la patente di tipo B.
Per essere considerati macchine per la movimentazione terra devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento (es. ruspa o sollevatore) immatricolati e targati a tale scopo. Solo in questo caso i conducenti del trattore devono essere sottoposti agli accertamenti.
08) LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ATTO DI INTESA 30 OTTOBRE 2007 SI APPLICANO AL PERSONALE INDICATO NEL DPR 753/80 (Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto)?
Ai fini di interpretare correttamente quanto indicato nell’art. 1 comma 2 del Provvedimento 30/10/07 (1), è necessario, tra l’altro, dare lettura al punto 7 delle Premesse di cui al Provvedimento 18/09/08, ossia che “Occorre, infine, tenere conto delle disposizioni contenute negli artt. 1, comma 2, e 6 della citata intesa del 30 ottobre 2007 in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché di specifici accertamenti sanitari e relativa periodicità in relazione all’impiego, previste per il personale delle ferrovie e di altri servizi di trasporti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché per quello delle Forze armate, delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
Ecco che allora il disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 del Provvedimento 30/10/07 deve essere letto nel senso che permangono inalterate le normative vigenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel settore ferroviario e degli altri servizi di trasporto di cui al D.P.R. 753/80.
Nel caso di coincidenza temporale stretta tra verifiche periodiche di idoneità al servizio e visite periodiche di idoneità alla mansione specifica di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08 parrebbe opportuno potersi avvalere per entrambe le finalità dei medesimi accertamenti tossicologici, purché effettuati ai sensi delle procedure di cui al Provvedimento 18/10/08.
Questi stessi criteri e procedure si applicano anche per i conducenti di mezzi pubblici, per i quali il riferimento normativo per gli aspetti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, è rappresentato dal DM 23 febbraio 1999, n. 88.