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Il 04/10/2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (“Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.
Ricordiamo che, le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:
l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione anche per le aziende a rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Inoltre, il nuovo decreto modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 1(rischio basso), della durata di 4 ore
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 2(rischio medio), della durata di 8 ore
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 3(rischio alto), della durata di 16 ore
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 1(rischio basso), della durata di 2 ore
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 2(rischio medio), della durata di 5 ore
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 3(rischio alto), della durata di 8 ore
Nelle “disposizioni transitorie e finali”, il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con il precedente decreto sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 4 aprile 2023). Pertanto, fino al 4 aprile 2023 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/03/98.