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L’Articolo 14 del nuovo Testo Unico intitolato “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, emanato con il decreto legislativo n. 81/2008, prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in situazioni in cui, appunto, vengono violate disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori (anche dal punto di vista normativo) e prevenzione dei rischi.
I casi in cui tale provvedimento può essere preso possono rientrare in 3 categorie:
• il lavoro sommerso (o nero);
• reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;
• gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Simili circostanze comportano, per il datore di lavoro, l’applicazione certa di sanzioni penali, variabili in relazione alla gravità della mancanza, alla sua reiterazione nel tempo e ad altri fattori connessi, come la violazione di ulteriori norme e regolamenti (per esempio altre disposizioni del Ministero della salute o del Ministero del lavoro in tema di prevenzione del rischio e tutela della salute del lavoratore).
La finalità della nuova normativa prevede la cessazione del pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori, e contrasta in modo significativo il lavoro irregolare. L’organo competente per l’interruzione delle attività lavorative è Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La sospensione delle attività lavorative si applica nel caso si presentino, a prescindere dal settore di intervento, una o più delle seguenti condizioni:
• almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure sia inquadrato come lavoratore autonomo in assenza delle condizioni richieste dalla normativa
• in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come da All.to 1 (a seguire), quindi:
 Mancata elaborazione del piano di Valutazione dei Rischi (DVR)
 Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed Evacuazione quando obbligatorio
 Mancata evidenza di formazione ed addestramento dei lavoratori
 Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del responsabile (RSPP esterno o interno)
 Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) quando obbligatorio
 Mancate applicazioni delle misure organizzative e disposizioni in caso di lavori in prossimità di linee elettriche, presenza di conduttori nudi in tensione e mancate procedure idonee a proteggere i lavoratori, mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti per impianti a terra, interruttori magnetotermici, interruttori differenziali
 mancate applicazioni di armature di sostegno in base alla consistenza del terreno
 omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza su macchine e macchinari, o di segnalazione o di controllo
 mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori in caso di possibile esposizione all’amianto.
Le nuove disposizioni prevedono ammende importanti, di seguito tabella come da All.to 1 D.L. 146/21:
FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

L’inasprimento delle sanzioni per i casi sopra descritti è purtroppo legato alla scarsa attenzione, in alcune aziende, nei confronti della sicurezza e alla formazione dei lavoratori, mettendo così a rischio la salute dei propri lavoratori e, in modo occulto ma presente, anche la produttività dell’azienda stessa.
Spesso la materia ”sicurezza e prevenzione” viene più considerata come un semplice costo e non una delle fondamentali risorse per il miglioramento delle procedure e della reddittività. L’applicazione delle nuove sanzioni spinge i Datori di lavoro a non rimandare, spesso a data da destinarsi, gli impegni riguardanti la formazione dei lavoratori e a ridurre in maniera significativa l‘utilizzo di lavoratori irregolari presenti in Azienda. Sebbene il ricorso a lavoratori irregolari sia limitato a pochi ambiti ben circoscritti, la carenza di un corretto e organizzato piano formativo è, invece, comune a molte realtà. S5 Srl è pronta per l’analisi dei bisogni formativi in ogni settore produttivo, sostenendo le aziende che abbiano necessità di allineare la formazione dei lavoratori per evitare inutili penali pecuniarie.