1-Addestramento, Informazione, Formazione
In ambito di sicurezza sul lavoro, spesso si parla di informazione, formazione e addestramento in una modalità che quasi identifica queste parole, le fonde e le confonde. In verità, sono tre aspetti differenti e ben distinti, ognuno dei quali ha un significato preciso e peculiare.
Quando diamo “informazioni” al lavoratore gli forniamo semplici conoscenze per individuare e riconoscere i potenziali rischi nell’ambiente di lavoro. Se parliamo, invece, di “formazione” stiamo mettendo in atto un processo educativo per far acquisire le competenze necessarie per lavorare in sicurezza.
Ma la formazione unitamente all’informazione, sono davvero in grado, da sole, di governare il comportamento futuro del lavoratore, mettendolo in sicurezza?
È ormai noto che il problema degli incidenti e infortuni sul lavoro sono un problema di natura prevalentemente comportamentale e la formazione, presa singolarmente, non è in grado di determinare il comportamento umano.
2-Quando deve avvenire?
L’addestramento, così come la formazione, deve avvenire nel momento in cui il lavoratore viene assunto, trasferito o cambiato di mansione o nel caso in cui vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o nuove sostanze pericolose (art. 37, d.lgs. 81/2008). L’addestramento, e in particolare il trasferimento delle competenze necessarie, deve essere svolto sul luogo di lavoro e poi verificato, per garantire ad ogni lavoratore tutte le informazioni necessarie relative alle condizioni di impiego del macchinario incluse possibili situazioni anomale.
Ecco perché diventa importante una fase di addestramento pratico antecedente ad un percorso formativo. L’addestramento in materia di sicurezza sul lavoro consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI e procedure di lavoro e deve avvenire direttamente sul luogo di lavoro, sul macchinario, sull’attrezzatura o impianto.
Potremmo riassumere dicendo che con l’informazione impariamo a sapere, con la formazione impariamo a saper essere, con l’addestramento impariamo a saper fare.
L’obbligo di formazione non deve, quindi, esaurirsi nel passaggio di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente, ma deve anche garantire che esse siano state fatte proprie dal soggetto, siano state apprese e comprese in una modalità in grado di permettergli di modificare il comportamento di fronte al pericolo e al rischio. È chiaro, di conseguenza, che solo attraverso una prova pratica, guidata e supervisionata da una persona di riferimento (tutor, preposto, datore di lavoro), è possibile garantire la validità del percorso formativo.
Non dimentichiamo che l’addestramento permette un apprendimento più dinamico e rapido: privilegiando una partecipazione attiva ad un ascolto passivo, il lavoratore riesce ad interiorizzare meglio alcune procedure operative e a reagire in maniera più consapevole alle possibili dinamiche del rischio.
Con l’addestramento si guidano dei comportamenti, si creano degli automatismi, si rende il lavoratore più sicuro.
3-Gli addetti all’addestramento:
L’addestramento, è una delle attività che maggiormente incide sulla reale prevenzione degli infortuni e dal punto di vista legislativo l’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta che conosca bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento. Spesso, uno degli aspetti più critici potrebbe essere proprio quello di identificare le persone più adatte a questo compito. Ad esempio, un datore di lavoro potrebbe non conoscere bene le modalità di utilizzo di un macchinario o, allo stesso modo, un tecnico esterno potrebbe conoscere bene le caratteristiche tecniche della macchina ma molto meno il contesto in cui viene istallata. È necessario, quindi, che l’addestramento venga svolto da una persona esperta che opera con i lavoratori e che a loro fornisca le indicazioni per operare in modo corretto. Spesso è un preposto, un lavoratore esperto, un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice o installatrice dell’attrezzatura per la quale viene svolto l’addestramento, o comunque una persona ampiamente competente nello svolgimento di determinate operazioni.
4-La documentazione
Documentare tutte le attività di addestramento svolte in azienda risulta molto vantaggioso in quanto in questo modo è possibile tenere facilmente sotto controllo lo stato di formazione dei lavoratori ed individuare eventuali mancanze e consente anche di fornire evidenza documentale in caso di necessità.
Nel Registro degli Interventi di Addestramento è previsto che siano indicati:
- le generalità dell’addestratore e del lavoratore
- l’elenco dei DPI, attrezzature, impianti e sostanze su cui è stato effettuato l’addestramento;
- il periodo di addestramento e l’esito dell’addestramento stesso.
È importante riportare sempre in modo chiaro i nominativi dei partecipanti all’addestramento, la data o il periodo in cui è stato effettuato, l’oggetto dell’addestramento e il tutor di riferimento. Il registro dovrà poi essere sottoscritto dal lavoratore, dall’addestratore, dal responsabile dell’attività di Addestramento.
5-L’importanza dell’addestramento
L’addestramento è una delle armi più potenti che i datori di lavoro hanno per ridurre gli infortuni, è la chiave per un’operatività più sicura, in quanto agisce direttamente sul comportamento del lavoratore, fornendogli le conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza, riducendo così la possibilità di infortuni o malattie professionali.
S5 srl si rende disponibile a supportare le aziende nell’organizzazione dell’attività di addestramento nel rispetto dei principi dettati dalle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.