Con legge 3 luglio 2023 n. 85 è stato convertito in legge il DL Lavoro che contiene modifiche anche al D.Lgs. 81/2008, in particolare all’art. 72 comma 2.
Ecco nello specifico cosa prevede:
- Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Questo indica in maniera chiara che i noleggiatori e i concedenti in uso devono fornire esclusivamente beni conformi alle vigenti norme, e deve essere prassi consolidata il passaggio di tale informazione al cliente finale, attraverso un’attestazione formale di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al summenzionato allegato V, oltre all’evidenza al momento della cessione, del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (attraverso il registro di controllo, scheda tecnica e verbali di verifica periodica, ecc.).
- Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Un altro obbligo ricadente sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro è l’acquisizione e la conservazione agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali e telescopici rotativi), trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli), pompe per calcestruzzo.
Detta dichiarazione deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l’indicazione del lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura, deve dichiarare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso della specifica abilitazione.
Riportiamo qui di seguito una recente sentenza della Cassazione che illustra in maniera dettagliata l’interpretazione delle suddette norme.
Sentenza – Cassazione Penale, Sez.IV, 17 aprile 2025 n.15226
La Corte ha confermato la condanna di A., “quale legale rappresentante della X Sas (impresa noleggiatrice dell’autocarro Daily 35 CU tg […], in cooperazione colposa con B., giudicato separatamente, titolare della L. costruzioni di Z. e Y Snc, impresa della quale era dipendente il lavoratore infortunato)”, in quanto, “in violazione delle disposizioni contenute negli artt.2087cod. civ., 71 e 72 D.Lgs.81/2008, […] cagionavano per colpa a D. lesioni consistenti in ernia cervicale espulsa, con tetraplegia grave post traumatica che rendevano D. gravemente tetraplegico.”
Questa la dinamica dell’infortunio: “in particolare B. prendeva a nolo da A. l’autocarro Daily e lo assegnava alla squadra composta da D. e E., incaricata di eseguire lavori di cantiere stradale a F., senza verificare che il mezzo fosse in buono stato di manutenzione ed idoneo all’utilizzo; l’autocarro presentava, invece, un difetto nella chiusura (asola perno) della sponda posteriore (asola slabbrata), cosicché quando D. si appoggiava per scendere dal cassone la sponda improvvisamente cedeva facendolo ribaltare e poi cadere a terra all’indietro”.
/81.”
Secondo la Cassazione, “se è vero che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva,so” è contemplata, quanto alle attrezzature di lavoro, dall’art.72 del D.Lgs.2008/81.” va però ribadito, sulla base della specifica norma cautelare violata, richiamata nella imputazione, che la figura del “concedente in uso” è contemplata, quanto alle attrezzature di lavoro, dall’art.72 del D.Lgs.2008/81.”
Nonostante ciò, invece, “non risulta in atti né è stato dedotto che il A. avesse provveduto e attivato una periodica revisione e manutenzione del mezzo, il che aveva consentito l’insorgere di una pericolosa insidia per chi avesse utilizzato il veicolo salendo sul cassone per lo scarico e carico del materiale”. Nel caso di specie, “il A., proprietario e noleggiatore professionale, era tenuto a garantire con onere di diligenza qualificata il mezzo da vizi sicuramente accertabili e visibili e la perfetta efficienza e sicurezza del mezzo.” Dagli accertamenti era emerso che “il camion era stato preso a noleggio la mattina stessa e il E., collega di lavoro del D., aveva riferito alla persona offesa che qualche giorno prima lo stesso camion preso a noleggio aveva la sponda che non chiudeva bene.”
La sentenza ricorda così che “questa Corte ha già affermato il principio che “in tema di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art.589, comma secondo, cod. pen., sussiste la responsabilità del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l’utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell’uso.
La S.C. ha precisato che la colpa del noleggiatore, in tal caso, non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso. (Sez.4, n.14413 del 24/01/2012 Ud. (dep.16/04/2012) Rv.253300-01; Sez.4, n.38071 del 07/07/2016”.
Conclusioni
La modifica è entrata in vigore a partire dal 5 luglio e i noleggiatori che noleggiano ai privati dovranno adeguare le proprie procedure interne al nuovo dettato normativo. Per i rapporti tra imprese vale sempre la dichiarazione del datore di lavoro come in precedenza, sottolineando che “datore di lavoro” deve essere inteso in senso tecnico giuridico ai sensi della definizione prevista dal Testo Unico Sicurezza.
Possiamo affermare che il fine ultimo dell’articolo 72 è sicuramente quello di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma.
Fonti: