Secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 vi è un percorso ben specifico sulla tipologia di formazione necessaria per l’utilizzo delle attrezzature a cui è possibile accedere esclusivamente mediante apposita formazione. Tra gli obblighi del Datore di Lavoro infatti, oltre ai requisiti di sicurezza per la scelta delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, vi è anche quello di provvedere alla formazione degli operatori. Questa formazione inoltre deve intendersi come formazione “tecnica” da aggiungersi a quella “specifica”.
Tutti i lavoratori che utilizzano una delle attrezzature previste dall’accordo in questione devono possedere questa qualifica. La formazione ha validità di 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
Le attrezzature di lavoro per le quali è imposto il conseguimento di una specifica abilitazione sono:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Gru per autocarro;
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);
- Pompa per calcestruzzo.