Il Testo Unico 81/08 all’art. 2 definisce (come già previsto dalla 626/94) che il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
l preposto ha il dovere di vigilare i lavoratori, che osservino le misure di sicurezza e usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) e che si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. Egli deve assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti, deve effettuare direttamente, cioè senza intermediazioni di altri, tale controllo.
La nomina del Preposto non è sempre obbligatoria: si tratta di una scelta organizzativa e gestionale del Datore di Lavoro. L’obbligo di nominare un Preposto sussiste invece per le seguenti attività:
- montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;
- costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;
- lavori di demolizione;
- interventi in spazi confinati;
- installazione di segnaletiche stradali.
Il corso preposto ha una durata di 8 ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Preposto della durata di 6 ore.